FALLIMENTO DELLA MANDATARIA DEL RTI: LEGITTIMAZIONE DIRETTA DELLA MANDANTE VERSO L'AMMINISTRAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA PROPRIA QUOTA DI CREDITI (37)
Il fallimento della società mandataria di un’associazione temporanea di imprese non attrae i crediti della mandante nel fallimento della prima, poiché lo scioglimento del mandato collettivo ripristina l'autonomia della mandante nel far valere i propri diritti di credito verso il committente per la quota di lavori di propria spettanza.
"La preliminare questione sollevata dalla [...] circa la sussistenza di una sua legittimazione attiva a reclamare eventuali crediti nei confronti della stazione appaltante [...] deve essere accolta.
Ciò in ossequio al principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare, in materia, che, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 della legge fall., con la conseguenza che l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile. E, del pari, la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dall'amministrazione il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (cfr. Cass. 3810/2010; 23894/2013). ( v. Corte di Cassaz. n. 973/2017)."
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