Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
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Giurisprudenza e Prassi

FALLIMENTO DELLA MANDATARIA DEL RTI: LEGITTIMAZIONE DIRETTA DELLA MANDANTE VERSO L'AMMINISTRAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA PROPRIA QUOTA DI CREDITI (37)

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

Il fallimento della società mandataria di un’associazione temporanea di imprese non attrae i crediti della mandante nel fallimento della prima, poiché lo scioglimento del mandato collettivo ripristina l'autonomia della mandante nel far valere i propri diritti di credito verso il committente per la quota di lavori di propria spettanza.

"La preliminare questione sollevata dalla [...] circa la sussistenza di una sua legittimazione attiva a reclamare eventuali crediti nei confronti della stazione appaltante [...] deve essere accolta.

Ciò in ossequio al principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare, in materia, che, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 della legge fall., con la conseguenza che l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile. E, del pari, la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dall'amministrazione il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (cfr. Cass. 3810/2010; 23894/2013). ( v. Corte di Cassaz. n. 973/2017)."

L'INDICAZIONE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO NELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO NON PUÒ ESSERE INTERPRETATA COME CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SENTENZA 2026

La previsione secondo cui l’intervento sarà liquidato con fondi regionali non può essere interpretata come condizione sospensiva, non potendosi ricavare in alcun modo che tali fondi non fossero già accreditati o che il pagamento fosse subordinato alla loro materiale erogazione in modo esplicito.

"Il contraente privato non era certo tenuto a prendere cognizione integrale degli atti amministrativi richiamati nella determina n. 28/2013 e quindi non era tenuto a conoscere i termini della concessione del finanziamento da parte dell[...], potendo legittimamente fare affidamento su una regolamentazione pattizia priva di alcun riferimento a un contributo regionale ancora da erogare e che non prevedeva la subordinazione del pagamento del corrispettivo a tale erogazione né in modo esplicito né implicitamente.

La mancata previsione di una condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo dell’appalto costituita daalla materiale erogazione del finanziamento assume rilievo determinante e assorbe ogni ulteriore questione, [...]"

RITARDATO PAGAMENTO - DANNO DA RIVALUTAZIONE MONETARIA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla disciplina procedurale e sostanziale applicabile ai giudizi arbitrali avviati in ragione di clausola compromissoria contenuta in contratti di appalto stipulati prima del 1999. [B] Sulle ipotesi in cui vige il termine perentorio di 60 giorni, delineato dagli articoli 46 e 47 del Capitolato Generale delle OO.PP., per proporre l'istanza di arbitrato o la domanda giudiziale. [C] Sulla necessità o meno di formulare formali riserve nel caso di controversie in materia di interessi e revisione prezzi. [D] Sulla riconoscibilità o meno del danno da rivalutazione monetaria (ex art. 1224, comma 2, c.c.) nel caso di ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo relativamente ai corrispettivi di appalto da parte della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 35 e 36 del DPR n. 1063/62. [E] Sulla risarcibilità o meno del danno da “scoperto bancario” causato dal ritardo nei pagamenti dei corrispettivi da parte della stazione appaltante e sull’onere della prova

CONSEGNA IN RITARDO DEI LAVORI - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice dopo 10 mesi dalla stipula del contratto, anziché dopo 45 giorni. [B] La redazione del progetto strutturale deve essere approntato dalla committente amministrazione preliminarmente alla scelta della ditta appaltatrice. [C] Sul committente inadempiente all’obbligazione di corrispondere i singoli acconti sulla scorta degli stati di avanzamento così come certificati dalla stessa direzione lavori. [D] Risoluto un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell’impossibilità di restituire l’opus eseguito dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest’ultimo