ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A CARTELLA PER RINUNCIA
In tema di contenzioso su canoni concessori, qualora la parte opponente depositi rinuncia agli atti del giudizio e la controparte l’accetti, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio, compensando le spese di lite. Relativamente al ruolo dell'agente della riscossione, "la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l’incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per motivi inerenti al merito della pretesa e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell’opponente nei confronti dell’agente della riscossione (Cass. 19 luglio 2024, n. 19985)".
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