Giurisprudenza e Prassi

DISTINZIONE TRA APPALTO E CONCESSIONE - RISCHIO OPERATIVO

TRIBUNALE CAGLIARI SENTENZA 2026

La giurisprudenza nazionale, sulla scorta di quanto appena chiarito, distingue la concessione di servizi dall’affine figura dell’appalto di servizi, individuando quali precipui criteri ermeneutici la pattuizione relativa al corrispettivo e l’assunzione della gestione a proprio rischio.

Infatti, in argomento, è opportuno osservare che, per un verso, “in termini generali il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi proprio per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 2426/2021), per altro verso l’appalto pubblico di servizi presenta la peculiarità di prevedere il pagamento del corrispettivo dall’Amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, pertanto, può ritenersi che il criterio discretivo tra i due tipi contrattuali risieda anzitutto nella circostanza che la concessione di servizi sia disciplinata nel senso di contemplare il diritto del concessionario di gestire e di trarre remunerazione economica direttamente dal servizio e, dunque, dall’utenza finale, gravando sul concessionario il rischio legato alla gestione del servizio (“ex pluribus” cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 10 novembre 2011, causa C-348/10).

L’appalto di servizi costituisce è un contratto a titolo oneroso con cui la Pubblica Amministrazione affida ad un operatore economico l’esecuzione di un servizio in cambio di un corrispettivo, di regola fisso, e con rischio operativo minimo se non assente; stante la struttura bilaterale (committente-appaltatore) che caratterizza tale tipologia contrattuale, il compenso dell’appaltatore grava, di regola, integralmente sulla Pubblica Amministrazione committente.

La struttura trilaterale della concessione, invece, implica che il concessionario tragga la propria remunerazione dall’utenza finale, proprio perché è con quest’ultima che intrattiene rapporti contrattuali diretti, in quanto la Pubblica Amministrazione affida ad un operatore economico la gestione e lo sfruttamento economico di un servizio, talvolta accompagnato da un prezzo, con un significativo trasferimento del rischio economico, ed ecco perché, nella concessione, la fluttuazione della domanda del servizio rientra a pieno titolo nel rischio operativo gravante in capo al cessionario.

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CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)