CLAUSOLA SOCIALE: OPERA NEI LIMITI DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO DEL SUBENTRANTE, SENZA IMPORRE UN PASSAGGIO AUTOMATICO DEI LAVORATORI NON STABILMENTE ADIBITI AL SERVIZIO (50)
In tema di clausola sociale e subentro nell'appalto (o internalizzazione del servizio), il diritto del lavoratore al transito diretto alle dipendenze del nuovo gestore non è assoluto, ma è subordinato alla verifica della continuità oggettiva delle prestazioni e alla compatibilità con la pianta organica e il fabbisogno del subentrante definiti dagli atti regolanti il nuovo affidamento.
"Con riferimento alla clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL per i dipendenti delle cooperative sociali, questa Corte ha affermato che, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto, trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale (Cass., Sez. L, 28/07/2016, n. 15684; Cass., Sez. L, 5/04/2024, n. 9133).
Tale principio non comporta un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatore uscente, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento. Solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmente impiegato nel servizio."
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