Giurisprudenza e Prassi

CARENZE PROGETTUALI IN CORSO D'OPERA - LEGITTIMA SOSPENSIONE DEI LAVORI SE A TUTELA DEL PUBBLICO INTERESSE

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

Nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una perizia di variante, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di colpa nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera per come progettata (Cass. civ., Sez. VI - 1, 25/10/2012, n. 18239).

Inoltre, qualora la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, come è nella fattispecie in esame, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità e se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Peraltro l’appaltatore non ha diritto ad ulteriori compensi o indennizzi nell’ipotesi in cui abbia preferito comunque protrarre l’esecuzione del contratto.

Tuttavia, la facoltà dell’appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, con conseguente diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui l’amministrazione si opponga a tale richiesta, si riferisce solamente all’ipotesi in cui la sospensione sia disposta per ragioni di interesse pubblico o per necessità e limitatamente, inoltre, al caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo.

Tale facoltà, invece, non può esercitarsi quando la sospensione sia illegittima, ovvero si protragga per un motivo illegittimo dovuto a fatto imputabile all’amministrazione committente.

In tal caso trova applicazione la disciplina dettata in tema di inadempimento delle obbligazioni, con diritto dell’appaltatore alla corresponsione di una congrua proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, oltre al rimborso delle maggiori spese, nonché il rimedio generale della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/06/2018, n. 15700; Cass. civ., Sez. I, 16/06/2010, n. 14574).



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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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