Giurisprudenza e Prassi

L'ESCLUSIONE PER FALSO DOCUMENTALE RICHIEDE L'ACCERTAMENTO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2024

Ai fini dell'esclusione per presentazione di documentazione non veritiera, la falsità deve essere imputabile al concorrente quanto alla provenienza o al contenuto, presupponendo un comportamento doloso o colposo. L'esclusione non può prescindere da una valutazione sull'elemento soggettivo, specialmente quando la documentazione sia stata materialmente formata da terzi e l'operatore abbia agito con l'ordinaria diligenza richiesta.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati