SANZIONABILE LA FALSA DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI RESA PER L'ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO (213.13)
È legittima la sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell'operatore economico che dichiari falsamente il possesso di un requisito di qualificazione (SOA) in sede di iscrizione al MEPA, atteso che la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica richiede un elevato standard di diligenza professionale che impone la veridicità delle dichiarazioni rese nelle fasi prodromiche; la colpa lieve dell'operatore è configurabile ogniqualvolta la dichiarazione esternata non corrisponda al profilo tecnico attuale, restando irrilevante la mera intenzione soggettiva di ricorrere a istituti quali l'avvalimento in un momento successivo.
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