Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER FALSA DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI COLLEGAMENTI TRA IMPRESE (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria e dell'annotazione nel casellario informatico ex art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Autorità può trarre il convincimento circa la falsità della dichiarazione sull'assenza di collegamenti tra imprese da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali le risultanze di indagini penali, non essendo necessario un accertamento definitivo in sede penale né la prova di un effettivo condizionamento degli esiti della gara.

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