LA NEGAZIONE DI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI NEL DGUE CONFIGURA SEMPRE FALSA DICHIARAZIONE (80.12)
In tema di partecipazione alle gare d'appalto, la negazione espressa dell'esistenza di gravi illeciti professionali nel modello DGUE, a fronte della pendenza di un rinvio a giudizio a carico di soggetti rilevanti dell'impresa, non costituisce una mera omissione informativa ma una falsa dichiarazione sanzionabile ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Tale condotta, impedendo alla stazione appaltante di esercitare il proprio potere discrezionale di valutazione sull'affidabilità del concorrente, giustifica l'irrogazione della sanzione pecuniaria e interdittiva da parte dell'ANAC e la relativa iscrizione nel Casellario informatico.
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