Giurisprudenza e Prassi

L'OMESSA DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONI NON COSTITUISCE FALSITÀ DICHIARATIVA AI FINI SANZIONATORI (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'omessa comunicazione di provvedimenti di risoluzione contrattuale nell'ambito della dichiarazione sui gravi illeciti professionali non costituisce mendacio o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, in quanto la falsità dichiarativa può riguardare esclusivamente un dato di realtà e non la valutazione soggettiva sulla rilevanza del fatto. Conseguentemente, in assenza di una espressa previsione normativa che sanzioni la reticenza informativa, risultano illegittime sia la sanzione pecuniaria sia l'annotazione interdittiva nel casellario informatico irrogate dall'ANAC.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati