ILLEGITTIMA L'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO SE LA FALSITA' DERIVA DA FRODE DEL CONSULENTE (213.13)
Ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico ex art. 213, comma 13, d.lgs. 50/2016, l'Autorità deve accertare la sussistenza della colpa grave del dichiarante. Tale colpa deve ritenersi esclusa qualora la falsità sia ascrivibile esclusivamente alla condotta fraudolenta di un consulente professionale, a fronte della quale risulti inesigibile per l'operatore economico un controllo sulla genuinità degli atti apparentemente regolari prodotti dal professionista, specialmente se l'impresa si è tempestivamente dissociata tramite adempimento del debito e querela penale.
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