Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO SE LA FALSITA' DERIVA DA FRODE DEL CONSULENTE (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico ex art. 213, comma 13, d.lgs. 50/2016, l'Autorità deve accertare la sussistenza della colpa grave del dichiarante. Tale colpa deve ritenersi esclusa qualora la falsità sia ascrivibile esclusivamente alla condotta fraudolenta di un consulente professionale, a fronte della quale risulti inesigibile per l'operatore economico un controllo sulla genuinità degli atti apparentemente regolari prodotti dal professionista, specialmente se l'impresa si è tempestivamente dissociata tramite adempimento del debito e querela penale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COLPA GRAVE: Costituisce colpa grave, ai fini della responsabilità del funzionario pubblico, la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele preven...