DEBITI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI - FALSA DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE AUTOMATICA (80.4)
Per il principio di autoresponsabilità l’autore di dichiarazioni negoziali è assoggettato agli effetti di esse, secondo il loro oggettivo significato e secondo le normali conseguenze che ne derivano, non potendo, poi, dolersi delle conseguenze che derivino dalle stesse, una volta verificate in sede di controllo successivo (Tar Lazio, Roma, sez. II, 22 maggio 2020, n. 5436). E, invero, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici i requisiti di moralità dell’impresa che vi partecipi “debbono apparire, alla stazione appaltante, ab origine certi e inequivoci”; con la conseguenza che “in relazione a questi principi si impone ai concorrenti di dichiarare tutti i fatti e i dati che possono rilevare ai fini del giudizio di affidabilità morale spettante alla stazione appaltante” sicché essi “sono onerati di verificare in via preventiva, cioè prima di formulare l’offerta in sede di gara, ogni circostanza che possa ostare all’aggiudicazione del contratto” (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 13 marzo 2017, n. 409).
Ancora, in tema di esclusione, l’art. 80, comma 5, lettera c) bis, d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora “abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante (…) a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
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