Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE (80.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In tema di processo amministrativo, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio qualora, a seguito dell'interruzione dovuta al fallimento della società ricorrente, il curatore fallimentare o le altre parti non provvedano alla riassunzione o alla presentazione di una nuova istanza di fissazione d'udienza nel termine di legge, configurandosi un'ipotesi di abbandono della causa.

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