Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE DOPO SOSPENSIONE (80.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2024
In caso di sospensione del processo amministrativo, il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 80 del c.p.a. per la riattivazione del giudizio ha natura perentoria e decorre dalla cessazione della causa sospensiva; l'inerzia delle parti comporta l'estinzione del giudizio rilevabile d'ufficio dal magistrato mediante decreto decisorio.
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