LEGITTIMITÀ DELL'ESECUZIONE ANTICIPATA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO (17.8)
In tema di appalti pubblici, la facoltà della stazione appaltante di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula è legittima qualora ricorrano motivate ragioni di continuità del servizio pubblico. Il subprocedimento di verifica dell'anomalia, quando non obbligatorio ex lege, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, che può concluderlo senza richiedere chiarimenti se valuta le risultanze documentali come esaustive, non potendo il concorrente terzo sindacare tale scelta in assenza di specifiche evidenze di violazione dei minimi salariali.
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