DANNO INFERIORE AL MASSIMALE DELLA GARANZIA DEFINITIVA: ILLEGITTIMA L'ESCUSSIONE DELL'INTERO IMPORTO GARANTITO (103)
La stazione appaltante ha risolto il contratto d’appalto 80 comma 1 lett. G del d.lgs.. 50/16, e ciò in quanto l’aggiudicataria si trovava in condizioni tali – al momento dell’aggiudicazione – da dover essere esclusa dal procedimento di gara.
Dopo aver affidato ad altro appaltatore i medesimi lavori alle stesse condizioni offerte dalla odierna ricorrente, la stazione appaltante ha escusso la garanzia definitiva, chiedendo il pagamento dell’intera somma garantita.
Il Giudice, in via cautelare, ha inibito il pagamento dell'importo complessivo ma ha ritenuto procedibile l'escussione solo in via parziale, perché:
- non vi era al momento alcun danno cagionato, o somma dovuta dall'operatore per effetto della risoluzione,
- il pregiudizio che altrimenti si produrrebbe (dal lato economico e reputazionale) sarebbe irreparabile.
Per poter azionare la garanzia occorre almeno che il fatto generatore di tali pretese sia chiaramente riconoscibile ed attuale, salva la quantificazione corretta, mentre al momento nulla era dato conoscere sul punto.
Sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, la richiesta di escussione integrale, fatta in simili condizioni, rappresenta chiaro indice di un comportamento abusivo della stazione appaltante.
L'escussione integrale di una polizza del genere, nel settore degli appalti pubblici, genera pregiudizi “gravi e irreparabili” sotto il profilo della reputazione e dell’accesso allo specifico mercato del credito da parte di un’impresa che vi opera in via quasi esclusiva (come avviene in modo incontestato per la ricorrente), con impossibilità di dimostrare le capacità economico-finanziarie necessarie per partecipare ad altre gare bandite da altre stazioni appaltanti.
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