INAMMISSIBILE LA RETTIFICA DELL'OFFERTA TECNICA CHE ALTERA GLI ELEMENTI PREMIALI GIA' VALUTATI (83.9)
In tema di appalti pubblici, l'operazione di correzione di un asserito errore materiale contenuto nell'offerta tecnica deve fondarsi su elementi significativi desumibili dall'atto stesso e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi prodotti successivamente al termine di scadenza della gara. L'ammissione di documenti fiscali volti a mutare la classificazione ambientale dei mezzi offerti, qualora tali elementi non fossero già palesi nel contesto dell'offerta originaria, configura un'inammissibile manipolazione postuma lesiva del principio di parità di trattamento tra i concorrenti.
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