INAMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER SANARE CONTRADDIZIONI ESSENZIALI DELL'OFFERTA TECNICA (101.3)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'errore materiale che non inficia l'offerta deve sostanziarsi in un mero refuso immediatamente riconoscibile dalla lettura del documento, la cui correzione deve consistere nella semplice riconduzione della volontà espressa a quella inespressa ma chiaramente desumibile. Qualora un operatore economico escluda dalla garanzia richiesta come obbligatoria specifiche coperture (quali l'uso improprio o la negligenza), l'offerta risulta incerta e non lineare; in tale ipotesi, il soccorso procedimentale volto a emendare l'errore non è consentito poiché si tradurrebbe in un'inammissibile modifica sostanziale dell'offerta tecnica in violazione del principio di immodificabilità e della parità di trattamento tra i concorrenti.
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