Giurisprudenza e Prassi

CORREZIONE ERRORE MATERIALE POST APERTURA OFFERTE ECONOMICHE SENZA RIVALUTAZIONE DISCREZIONALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2025

È legittima la correzione postuma di errori materiali compiuti dalla commissione di gara nel riportare i punteggi tecnici tabellari, anche se avvenuta dopo l'apertura delle offerte economiche, qualora tale operazione non implichi una rivalutazione nel merito delle offerte ma consista nel mero emendamento di un errore di calcolo o trascrizione. In tema di equivalenza funzionale, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare già nella propria offerta che il prodotto proposto sia equivalente a quello richiesto, non essendo ammesso che tale accertamento sia compiuto d'ufficio dalla Stazione Appaltante o in sede giudiziale tramite prove documentali postume.

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