INAMMISSIBILE LA REVOCAZIONE PER ERRORE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEL TERMINE ESSENZIALE
Ai fini del giudizio di revocazione ex art. 106 c.p.a., la censura relativa all'interpretazione di una clausola del disciplinare di gara riguardante l'essenzialità di un termine di consegna non configura un errore di fatto, bensì un errore di diritto. L'attività del giudice volta a conformare la facoltà di deroga contrattuale alle istanze di par condicio che permeano la disciplina dei contratti pubblici costituisce espressione del potere di giudizio, con la conseguenza che ogni eventuale travisamento del significato del bando o delle norme civilistiche applicabili (nella specie, l'art. 1457 c.c.) non è rimediabile attraverso il rito speciale della revocazione.
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