Giurisprudenza e Prassi
LIMITI AL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NELLE FORNITURE E DIFFERENZA TRA DISPOSITIVI HARDWARE E APPLICAZIONI SOFTWARE (79.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA Sentenza
2025
In tema di appalti di forniture, il giudizio di equivalenza tecnica non può essere legittimamente espresso qualora la soluzione proposta dal concorrente consista in un software (applicazione per smartphone) in luogo di un dispositivo hardware specifico (trasmettitore portatile), laddove l'efficacia della soluzione proposta dipenda dal possesso di strumenti terzi da parte dell'utente finale, configurando una prestazione oggettivamente diversa e non fungibile rispetto a quella prevista dalla lex specialis.
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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)

