Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PER PRODOTTI FUNZIONALMENTE IDENTICI (79.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici di forniture, la mancata rispondenza di un prodotto alle caratteristiche tecniche puntuali previste dal capitolato non ne determina l'esclusione automatica qualora sia dimostrata l'equivalenza funzionale rispetto alle esigenze della stazione appaltante. Il giudizio di equivalenza tecnica reso dagli uffici competenti della PA costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non richiede dichiarazioni formali o test report specifici se l'idoneità può essere desunta dall'analisi della scheda tecnica e della campionatura, in coerenza con i chiarimenti resi durante la procedura.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

SCHEDA TECNICA: Documento che descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, propedeutico alla progettazione. (Riferimento: Allegato II.18, Art. 14)