Giurisprudenza e Prassi

INSINDACABILITÀ DELLE VALUTAZIONI TECNICHE DI EQUIVALENZA TRA PRODOTTI BASATE SULLE SCHEDE TECNICHE (108.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

L'attribuzione del punteggio tecnico e il giudizio di equivalenza tra prodotti offerti in gara costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo salvo errori macroscopici o palese illogicità. È legittimo il giudizio di equivalenza basato sulle schede tecniche ufficiali e sulla letteratura scientifica indipendente, potendo l'amministrazione motivatamente dequotare studi comparativi prodotti dai concorrenti se condotti con metodologie non cliniche o in contesti di potenziale conflitto di interessi.

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