Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA MODIFICA DELLA LEX SPECIALIS MEDIANTE CHIARIMENTI E L'EQUIVALENZA TECNICA NON MOTIVATA (108.7)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA Sentenza 2025

È illegittima l'ammissione di un operatore economico che offra prodotti privi dei requisiti minimi essenziali previsti dal capitolato tecnico, non potendo la stazione appaltante sanare tale carenza mediante chiarimenti volti a modificare ex post le regole della gara. Parimenti, l'attribuzione di punteggi premiali per soluzioni tecnologiche diverse da quelle specificamente richieste nella lex specialis presuppone un giudizio di equivalenza funzionale esplicito e motivato, la cui mancanza vizia l'operato della commissione giudicatrice.

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