ONERE DI IMPUGNAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ESCLUDENTI E PROVA RIGOROSA DELL'EQUIVALENZA FUNZIONALE (68.7)
In tema di appalti pubblici di forniture, le specifiche tecniche minime previste dal capitolato vincolano l'amministrazione, che non può disapplicarle operando valutazioni di equivalenza atipiche o sostituendosi alla volontà espressa nella lex specialis. L'operatore che intenda avvalersi del principio di equivalenza ex art. 68 D.Lgs. 50/2016 è tenuto a fornire una prova tecnica rigorosa e specifica già in sede di offerta, non essendo ammesse integrazioni documentali postume che sanino carenze originarie della dichiarazione di equivalenza, pena la violazione del principio di immodificabilità dell'offerta tecnica.
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