Giurisprudenza e Prassi

IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON DEROGA AI REQUISITI ESSENZIALI STRUTTURALI DELLA FORNITURA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Ordinanza 2025

Il principio di equivalenza funzionale non può essere validamente invocato per giustificare la mancanza di requisiti minimi che la stazione appaltante ha qualificato, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, come prestazioni essenziali e strutturali della fornitura. Tali elementi definiscono l'oggetto del contratto e la loro assenza determina l'inammissibilità dell'offerta, poiché il principio di equivalenza si applica esclusivamente alle specifiche tecniche e non ai requisiti strutturali minimi resi obbligatori dalla lex specialis.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati