Giurisprudenza e Prassi
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FUNZIONALE NELLE GARE PER DISPOSITIVI MEDICI (79.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza
2025
Nelle gare per forniture sanitarie, è illegittima l'esclusione di un concorrente per mancanza di una certificazione di assenza residui chimici non prevista dagli standard internazionali, qualora i prodotti offerti siano dotati di marcatura CE e conformità ISO. In virtù del principio di equivalenza funzionale, la stazione appaltante può ritenere idonei prodotti con caratteristiche tecniche differenti se il parere tecnico di un esperto ne attesta la capacità di garantire i medesimi livelli di sicurezza e funzionalità richiesti dalla lex specialis.
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