APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA ANCHE IN ASSENZA DI RICHIAMO NELLA LEX SPECIALIS (68.7)
In tema di appalti pubblici, le valutazioni della Stazione Appaltante in ordine all'equivalenza funzionale delle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o errore di fatto. Il principio di equivalenza opera come clausola immanente dell'ordinamento che impedisce l'esclusione di prodotti che, pur non rispettando fedelmente descrizioni letterali o parametri costruttivi del capitolato privi di tolleranze, soddisfino adeguatamente il bisogno dell'amministrazione e garantiscano prestazioni superiori ai minimi di sicurezza richiesti.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

