L'AMMINISTRAZIONE DEVE GARANTIRE IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NONOSTANTE LA RIGIDITÀ DELLA LEX SPECIALIS (79.1)
In tema di appalti per forniture farmaceutiche, il principio di equivalenza delle specifiche tecniche opera come limite alla discrezionalità della stazione appaltante; pertanto, qualora l'amministrazione riconosca in corso di giudizio l'equivalenza di una forma farmaceutica inizialmente esclusa (nel caso di specie, sacca in luogo di fiala), deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con onere delle spese (limitatamente al contributo unificato) a carico dell'amministrazione in virtù del ravvedimento operoso.
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