PRINCIPIO DI EQUIVALENZA: APPLICABILE ANCHE AI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELL'OFFERTA (79 - II.5)
La ricorrente sostiene, in definitiva, che la ASL avrebbe dovuto escludere la controinteressata in quanto la maschera da questa offerta non avrebbe i requisiti minimi richiesti dall’ASL nel proprio bando di gara.
La giurisprudenza ha specificato che “il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all’amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste. Per contro, tale principio non può trovare applicazione nel caso di requisiti minimi “strutturali”. La qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare” (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).
In particolare, il principio di equivalenza, già codificato dall’art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici) e, oggi, dall’art. 79 e dall’Allegato II.5, Parte II, lett. A, n. 7 e n. 8 del d.lgs. n. 63/2023, comporta che un’offerta non possa essere esclusa sulla base del meccanico riscontro per cui i prodotti o i servizi non sono muniti della specifica certificazione tecnica richiesta, qualora l’impresa dimostri che essi sono sostanzialmente e funzionalmente equivalenti alle specifiche richieste (v. TAR Lazio, II-quater, 6 novembre 2023, n. 16435).
Ritiene il Collegio che, se all’Amministrazione si ritenesse imposto di accettare solo ed esclusivamente un prodotto esattamente corrispondente, sotto tutti i parametri ivi descritti, alle caratteristiche tecniche della maschera della ricorrente indicate nella scheda del prodotto, ciò determinerebbe la sostanziale violazione di quel principio di equivalenza che ha alla sua base fondamentali e non eludibili esigenze di tutela concorrenziale e “par condicio”.
Non a caso si ritiene che il principio trovi applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e che la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (ex multis: T.A.R. Sicilia, sez. I, 27 giugno 2024, n. 2083; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1545; T.A.R., Marche, sez. II, 4 marzo 2024, n. 207).
La Stazione appaltante ha quindi legittimamente valutato la conformità dell'offerta, non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla società aggiudicataria fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, il quale sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, riscontrabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata, come accaduto nella fattispecie (ex multis, TAR Puglia, Bari, III, 2 ottobre 2024, n. 1032; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 ottobre 2023, n. 853; T.A.R. Sicilia, sez. I, 27 luglio 2023, n. 2506; T.A.R. Lazio, sez. III, 20 giugno 2023, n. 10468 e 6 giugno 2023, n. 9488; T.A.R. Campania, sez. V, 3 febbraio 2023, n. 792).
In sede di gara pubblica il principio di equivalenza trova il proprio limite nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile (ex pluris: Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2023, n. 10471).
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non può certo ritenersi sussistente tale ipotesi nel caso di specie, atteso che: la maschera offerta assicura il “doppio ingresso” attraverso il raccordo a Y (...).
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