Giurisprudenza e Prassi
VIETATA LA SOSTITUZIONE DEL CCNL E LA RIDUZIONE DEI COSTI MANODOPERA DOPO L'AGGIUDICAZIONE (11.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, LECCE Sentenza
2025
È inammissibile la modifica del CCNL e la contestuale riduzione dei costi della manodopera operate dall'operatore economico in sede di giustificazioni per la verifica di anomalia o equivalenza, qualora tali variazioni comportino un'alterazione sostanziale della struttura economica dell'offerta presentata in gara e posta a base delle valutazioni della commissione giudicatrice.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

