Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA L'ARMONIZZAZIONE POSTUMA DEL CCNL NEGLI APPALTI PUBBLICI (11.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE Sentenza
2025
La dichiarazione con cui un operatore economico si impegna a definire in futuro le modalità di armonizzazione tra il contratto collettivo applicato e quello indicato dalla stazione appaltante non è idonea a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. L'ordinamento impone che la verifica dell'equivalenza delle tutele economiche e normative sia effettuata integralmente prima dell'aggiudicazione, non essendo consentito il rinvio di tale accertamento alla fase di esecuzione del contratto.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

