Giurisprudenza e Prassi

IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA -ESCLUSIONE AUTOMATICA - LEGITTIMITA' DELLA NORMA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

In questa sede di appello, la ricorrente con un primo motivo lamenta “l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per contrasto dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. 80/2016 con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”, oltre alla “contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza” della sentenza impugnata.

Richiamando argomenti svolti da questa Sezione con l’ordinanza n. 7518 del 2024 (veicolante la questione di costituzionalità della causa escludente conseguente a violazione fiscale ai sensi dell’art. 80 comma 4) e perorando la rimessione di una seconda questione incidentale di analogo tenore, la ricorrente svolge la tesi secondo cui sarebbe “incostituzionale una disciplina normativa che preveda un'automatica esclusione per il superamento di una minima soglia di valore (come nel caso in questione per -OMISSIS-) senza correlarla al valore dell'appalto” (p. 8 atto di appello).

Il TAR ha qualificato come “automatica” la causa escludente, ritenendola per un verso rigidamente “vincolata” alle risultanze insindacabili del Durc (che attestano la gravità dell’omissione contributiva eccedente la soglia massima di tolleranza) e, per altro verso, “definitivamente accertata”, poiché sanata dall’impresa con pagamento spontaneo non condizionato ad alcuna riserva di contestazione.

Avverso questa qualificazione della fattispecie nessun motivo di appello è stato dedotto, dal che consegue che:

i) la statuizione di automaticità dell’effetto escludente è coperta da giudicato, nelle sue premesse logiche e nei suoi addentellati argomentativi;

ii) la questione che viene posta in sede di appello si delinea come del tutto innovativa, poiché parte dal presupposto (inedito) della natura vincolata della esclusione e, sulla base di questa premessa - radicalmente confliggente con quella opposta argomentata in primo grado - pone la questione (coincidente con il motivo di appello) del carattere incostituzionale, in parte qua, dell’art. 80 comma 4.

E’ vero, peraltro, che le censure sviluppate nei due gradi di giudizio si riconducono, in sostanza, al fattor comune dell’asserita “sproporzione della sanzione espulsiva” adottata nei confronti di -OMISSIS-: tuttavia l’argomento, mentre in primo grado presupponeva il carattere discrezionale del potere valutativo e rimandava al suo asserito “non corretto esercizio”, in secondo grado viene del tutto riformulato nella sola ottica della pretesa incongruenza costituzionale del dispositivo normativo recante la sanzione espulsiva automatica.

In conclusione, essendo rimasta incontestata la statuizione reiettiva di primo grado, la censura originaria è di fatto stata abbandonata; mentre l’appello, lungi dal devolvere l’originaria censura alla cognizione del giudice di secondo grado, non fa che enucleare un nuovo motivo, fondato su presupposti (la natura automatica della causa escludente) e contenuti (l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 comma 4) inediti rispetto a quelli prospettati innanzi al TAR. Il Collegio ritiene, inoltre, che la censura di contrasto con la legge costituzionale sia, oltre che inedita e quindi inammissibile (poiché veicolata, come esposto, da un motivo nuovo) anche manifestamente infondata.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;