Giurisprudenza e Prassi

DURC REGOLARE - NESSUNA VERIFICA ULTERIORE DA PARTE DELLA PA (80.4)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

I due motivi di gravame muovono dall’unico e medesimo presupposto relativo alla contestata regolarità contributiva in capo alla controinteressata. Non vi sarebbe “traccia del doveroso esperimento della fase di verifica del possesso dei requisiti (…) di regolarità fiscale e previdenziale, in capo alla società -OMISSIS-”.

La tesi dell’appellante muove dall’assunto che il DURC sarebbe un documento insufficiente ad attestare l’effettiva regolarità contributiva del concorrente al momento della sua partecipazione e in pendenza della gara, la stazione appaltante, ricevute puntuali segnalazioni (come avvenuto nel caso di specie), è tenuta ad effettuare opportune verifiche.

Le censure sono infondate.

Il DURC rilasciato dall’ente previdenziale è risultato regolare (id est. senza rilievi o segnalazioni).

Il Collegio ritiene, aderendo a un preciso indirizzo giurisprudenziale (v. Cons. St., sez. V, sent. n. 4023/2019), che detta certificazione costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali e assistenziali da parte dell’operatore economico partecipante alla procedura di gara e che, in presenza di DURC regolare a favore dell’operatore economico, la stazione appaltante non sia tenuta ad alcun’altra verifica, sebbene segnalazioni in senso contrario a quanto ivi certificato siano pervenute da terzi interessati all’esclusione dell’operatore della procedura di gara.


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