Giurisprudenza e Prassi

PRINCÌPI DEL RISULTATO E DELLA FIDUCIA: IL FORMALISMO DELLE PROCEDURE DI GARA NON PUÒ PREVALERE SULLA CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELL'OFFERTA (1)

TAR MARCHE AN SENTENZA 2026

Le clausole della lex specialis che prevedono l'esclusione per carenze documentali devono essere interpretate restrittivamente, privilegiando il principio di equivalenza e il risultato sostanziale rispetto a una visione puramente formalistica. Qualora un'offerta tecnica garantisca le prestazioni minime essenziali attraverso soluzioni tecnologiche equivalenti a quelle richieste, l'amministrazione è tenuta a valorizzare l'autonomia decisionale dei propri funzionari e la fiducia nell'operato della Commissione.

"Giova premettere che la ratio sottesa alla disciplina del settore degli appalti pubblici è sempre stata improntata alla scelta del miglior operatore economico, sia in termini di affidabilità che sotto il profilo qualitativo, sicché, anche in sintonia con i princìpi sovranazionali, si tende a privilegiare una logica sostanzialistica rispetto ad una visione formalistica. Come è possibile evincere già dai princìpi che regolano la materia (principio del favor partecipationis, ma anche quello di tassatività o tipicità delle cause di esclusione dalla gara , nonché i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, questi ultimi tipizzati nel nuovo codice dei contratti pubblici), la cui funzione è quella di guidare l'interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara per il conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2024, n. 7875), il formalismo delle procedure di gara non può prevalere quando non viene in rilievo alcun profilo di limitazione dell'immissione degli operatori economici interessati alla selezione, dovendosi dare rilievo alla correttezza sostanziale del modo di procedere della stazione appaltante. “Non si può, dunque, nella specie, non tenere conto dei principi declinati dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e tra questi vanno considerati: da un lato, il "principio del risultato" che "costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto" (cfr. art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 36 cit.), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare; dall'altro lato, il "principio della fiducia", introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell'amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Più precisamente, tale "fiducia" non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad una interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscano l'interesse pubblico sotteso alla procedura, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento” (cfr., TAR Puglia, Lecce, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 1338)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)