Giurisprudenza e Prassi

DISPOSITIVI MEDICI: INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA AI REQUISITI TECNICI DI NATURA STRUTTURALE (79)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l’equivalenza delle specifiche tecniche è ammessa limitatamente ai requisiti minimi di natura funzionale previsti dal capitolato, dovendo viceversa ritenersi preclusa per quelli di natura strutturale, pena l’integrazione di un’inammissibile fattispecie di aliud pro alio e il conseguente vulnus al principio di par condicio.iL

"Si impone [...] nella fattispecie in esame, l’applicazione del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale per cui:

1) l’equivalenza nel sistema degli appalti pubblici è ammessa, quanto ai requisiti minimi previsti nel capitolato, limitatamente a quelli di natura funzionale, e deve viceversa ritenersi preclusa per quelli di natura strutturale, pena l’emersione di aliud pro alio e del conseguente vulnus al generale principio di par condicio;

2) la natura funzionale del requisito minimo non dipende dalla natura intrinseca del requisito, bensì dalla qualificazione esplicitata dalla stazione appaltante nella specialis (cfr., in tal senso, quam multis, Consiglio di Stato, 9.5.2024, n.4155: “Il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all'amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste; il principio di equivalenza non è, invece, estensibile ai requisiti minimi "strutturali"; resta fermo che la qualificazione in termini "strutturali" o "funzionali" di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall'esistenza o meno nella lex specialis dell'esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell'amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare”; v., anche, conf., Consiglio di Stato, 4.11.2022, n.9693; Tar Catania, 3.4.2025, n.1134).

Non v’è ragione per mutare approccio in riferimento alle previsioni recate dal terzo codice dei contratti di cui al d.lgs.n.36/2023. Infatti, anche nel vigente corpus normativo, l’Allegato II, richiamato in tema di “specifiche tecniche” dall’art.79, in modo non dissimile dal previgente art.68 d.lgs.n.50/2016, al co.7 della parte A richiama il principio di equipollenza in riferimento alle “prestazioni o ai requisiti funzionali”, con ciò espressamente escludendo che lo stesso possa funzionare nell’ipotesi, conferente nella fattispecie, dei requisiti tecnici di natura strutturale."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...