Giurisprudenza e Prassi
Discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte e facoltatività dei sub-criteri
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2026
La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello dell'amministrazione laddove l'iter valutativo risulti coerente con i criteri motivazionali fissati dal disciplinare, anche in assenza di sub-criteri e sub-punteggi di dettaglio, la cui previsione ai sensi dell'art. 108 c. 7 del D.Lgs. 36/2023 rappresenta una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

