Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA QUALIFICAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL PUNTEGGIO PREMIALE (23.8)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Nelle procedure di finanziamento pubblico, la Commissione gode di ampia discrezionalità tecnica nel valutare se un progetto possieda i requisiti di esecutività ex art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tale valutazione è legittima qualora evidenzi la carenza di elaborati tecnici di dettaglio necessari a rendere l'opera immediatamente cantierabile, quali planimetrie di tracciamento o piani di manutenzione specifici, non potendo il giudice sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione in assenza di macroscopici errori logici.

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