REVISIONE DEI PREZZI: OPERANO LE NORMATIVE SPECIALI IN MATERIA DI APPALTI
Osserva questo collegio che nella materia della revisione dei prezzi nei contratti di appalto di lavori e di servizi e nei contratti di fornitura ha sempre operato la clausola di specialità dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di talché i normali parametri normativi (di cui agli artt. 1467 ss., 1664, 1677, etc., del codice civile) di regola non operano nei predetti rapporti obbligatori, che sono invece disciplinati, sotto questo profilo, da norme speciali ad hoc, che tendenzialmente, peraltro, tendono a restringere il margine di scelta “discrezionale” dell’Amministrazione committente, vincolandola variamente a stringenti e ben definiti presupposti sostanziali e procedimentali, posti per lo più a tutela dell’economicità dell’azione amministrativa e per ragioni di controllo della spesa pubblica, nonché, guardando al profilo eurounitario, per ragioni di tutela della concorrenza e del mercato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 luglio 2023 n. 6847).
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