INSINDACABILITA' DELLE VALUTAZIONI TECNICHE DISCREZIONALI IN ASSENZA DI MACROSCOPICI ERRORI
Le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice in ordine alla qualità tecnica dei prodotti offerti, basate su criteri discrezionali stabiliti dalla lex specialis, non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo il caso di macroscopici errori o palese irragionevolezza. Nel caso di offerta economica definita omnicomprensiva dal bando, non è richiesta la separata indicazione del costo di componenti software integrati e indispensabili per la fornitura principale, dovendosi ritenere tali oneri già inclusi nel prezzo complessivo.
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