GIUDIZIO DI ANOMALIA – ESPRESSIONE PARADIGMATICA DI DISCREZIONALITÀ TECNICA PA (97)
Va infatti ribadito, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171), dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso in esame, che il giudizio di anomalia dell’offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisca espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell’amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato solo al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Per giurisprudenza consolidata, il giudizio di anomalia è costituito da una valutazione di carattere globale e sintetico dell’offerta e ha ad oggetto la sua complessiva affidabilità “[…] senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono […]” (ex plurimis, Cons. Stato, III, 1° marzo 2018, n. 1278). Il mero dissenso dalla valutazione di congruità operata dalla commissione di gara o l’opinabilità di tale valutazione non costituisce automaticamente prova o indizio della sua erroneità e tanto meno della sua illegittimità.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui