NON È AMMISSIBILE L'ACCESSO AD ATTI GIÀ OSTESI O INESISTENTI
In tema di accesso ai documenti amministrativi, l'istanza proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. deve essere respinta qualora l'Amministrazione abbia già provveduto all'ostensione della documentazione in suo possesso e non emergano elementi oggettivi che inducano a ritenere l'esistenza di ulteriori atti o provvedimenti. Il giudice non può ordinare un facere all'Amministrazione su atti inesistenti, né la parte può pretendere la produzione di un provvedimento con requisiti formali specifici qualora l'ente abbia già individuato l'atto conclusivo del procedimento in una nota differente.
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