Giurisprudenza e Prassi

LIMITI ALL'ACCESSO DOCUMENTALE IN CASO DI DICHIARATA NON DETENZIONE DEGLI ATTI (25.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, L. n. 241/1990, il diritto di accesso è esercitabile solo verso l'amministrazione che detiene stabilmente il documento. Qualora l'ente dichiari l'indisponibilità dell'atto, non è configurabile un diritto del privato a ottenerne l'ostensione, né un potere del giudice di ordinarla, poiché l'esistenza dell'oggetto della pretesa è elemento costitutivo della fattispecie. Restano inoltre precluse le istanze esplorative finalizzate a un controllo generalizzato dell'azione amministrativa su vasta mole documentale non puntualmente identificata.

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