DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: OBBLIGO DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI
Negli appalti di servizi, l'attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione non può limitarsi a una rilevazione visiva e generica dello stato dei luoghi, ma deve essere sistematicamente ancorata al contenuto analitico delle prestazioni contrattuali. È illegittimo il comportamento della Stazione Appaltante che ometta di verificare prestazioni essenziali adducendo la loro esecuzione in orari extra-ufficio, spettando all'Amministrazione predisporre un assetto organizzativo idoneo (turnazioni, controlli a campione) a garantire un presidio effettivo.
«Le attività di controllo non si risolvano in adempimenti meramente formali, ma siano effettivamente sostanziali» e «le attestazioni di regolare esecuzione non si risolvano in mere formule di stile, ma siano fondate su criteri di misurabilità effettivi» (cfr. Delibere Anac n. 497/2024 e n. 527/2025).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui


