IL DIVIETO DI CUMULO TRA DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA NON È REQUISITO DI PARTECIPAZIONE (114.4)
Negli appalti di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori superiori a un milione di euro, l'indicazione in offerta dello stesso professionista per i ruoli di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza non è causa di esclusione, poiché il divieto di cumulo ex art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 regola la fase dell'esecuzione. È legittima la successiva sostituzione del professionista all'interno del gruppo di lavoro qualora emerga un'incompatibilità funzionale in fase esecutiva, restando fermo il possesso dei requisiti di idoneità in capo all'operatore economico.
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