ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATO CARICAMENTO DIGITALE CAUSATO DA ANOMALIE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
In tema di appalti pubblici telematici, qualora l'operatore economico ometta il caricamento digitale di una parte dell'offerta tecnica a causa di una configurazione errata o ambigua del portale (quale l'assenza di indicatori di obbligatorietà), deve darsi prevalenza alla regolarità sostanziale dell'offerta se questa è comunque pervenuta tempestivamente in modalità alternativa analogica prevista per altri elementi (es. campionatura). La digitalizzazione della procedura rappresenta un mezzo per attuare la concorrenza e non un fine autonomo tale da sacrificare la partecipazione per vizi formali imputabili alla stessa Stazione Appaltante.
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