Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL GESTORE USCENTE SUL VALORE DI RISCATTO NEGLI ATTI DI GARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal gestore uscente avverso gli atti della procedura selettiva per il nuovo affidamento del servizio nella parte in cui definiscono il valore dei cespiti aziendali. Qualora l'Amministrazione abbia legittimamente esercitato il diritto di riscatto degli impianti, le previsioni della lex specialis relative alla quantificazione del valore residuo non hanno portata lesiva per il precedente concessionario, in quanto la tutela del suo diritto soggettivo al prezzo di cessione è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario e non può essere condizionata dalle determinazioni assunte dall'ente per regolare i rapporti con il nuovo aggiudicatario.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)