COSTI DELLA MANODOPERA: SI DEVONO CONSIDERARE TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' COSTANTI E CONTINUATIVE NELLA COMMESSA (41.14)
In tema di determinazione dei costi della manodopera, l’obbligo di distinta ed espressa indicazione non riguarda solo il personale esecutivo, ma si estende a tutte le figure professionali chiamate a svolgere attività costanti e continuative nell'ambito della commessa. Ne consegue che è illegittima la scelta della Stazione Appaltante di far transitare i costi per il "referente del servizio" e per la "centrale operativa" all'interno delle spese generali del contratto, qualora tali ruoli non siano meramente accessori o occasionali ma necessari all'espletamento del servizio secondo le prescrizioni del capitolato.
"Laddove si tratti di un soggetto chiamato a svolgere compiti precisi, che presuppongono una sua attività costante e continuativa nella commessa; ne deriva che anche il costo di tale figura doveva essere quantificato dalla Stazione appaltante nella stima dei costi della manodopera" (cfr. Delibera ANAC n. 152 del 22.4.2026). "Nell'economia aziendale tutti i costi che un operatore economico sopporta per l'esercizio d'impresa, ancorché generali, ovvero non riferibili ad uno specifico appalto, sono ripartiti per 'quota-parte' e quindi in ogni caso acquistano un valore proporzionale che... non può mai essere pari a zero".
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