Giurisprudenza e Prassi

APPALTO DI SERVIZI DIGITALI E ACCORDO TRANSATTIVO INTERVENUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE: COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

TRIBUNALE DI UDINE SENTENZA 2026

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove le parti diano atto del sopravvenuto accordo transattivo e sottopongano al giudice conclusioni conformi, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del provvedimento monitorio.

"L’intervenuta transazione, che ha risolto la controversia sottoposta alla cognizione del giudice, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sollecitata dalle parti." (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13916/2006).

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